Regolamento delle attività didattiche.
ART. 1
(Didatti)
Il libro soci del Centro Studi annovera, in una apposita sezione i didatti che possono svolgere la formazione pratica nel training, prevista dall’Ordinamento Didattico approvato dal MIUR. Possono accedere a tale sezione anche i Soci del Centro Studi che hanno seguito l’apposito corso per Allievi Didatti almeno quadriennale, superando l’apposito esame, Gli allievi di tale corso possono partecipare allo svolgimento di tali attività, con la supervisione del didatta e in sua assenza a partire dal terzo anno del corso medesimo.
Le modalità di ammissione al corso ed il suo programma sono specificati nel successivo Articolo 9.
ART. 2
(Il Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Istituto In base ai criteri espressi ai sensi dell’art.4, comma 2 del Regolamento n.509/1998.
È composto da tre docenti di cui almeno uno universitario in attività o in quiescenza, che non insegna nella scuola e ricopre la funzione di Garante e che appartengano al ruolo e ad uno dei settori scientifico-disciplinare riportati nell’elenco del Clneca, Il Comitato Scientifico svolge funzioni di Indirizzo scientifico e didattico e di verifica del corretto svolgimento delle attività didattiche e scientifiche, in conformità con le indicazioni del MIUR. I membri del Comitato Scientifico firmano, ogni anno, la Relazione Consuntiva e Programmatica delle attività scientifiche e didattiche che viene trasmessa al MIUR.
ART. 3
(Il Consiglio di Istituto)
Le funzioni del Consiglio di Istituto vengono svolte dal C.D.A. della Associazione e sono le seguenti:
- predispone, sulla base dei programmi proposti dalle sedi, il piano annuale delle attività formative;
- monitora la loro attuazione e provvede all’aggiornamento delle proposte formative;
- monitora l’organizzazione ed il regolare svolgimento degli esami finali del corso;
- provvede alla selezione ed alla valutazione finale dei nuovi didatti;
- promuove e coordina le attività di formazione dei didatti e degli allievi didatti;
- promuove e coordina le attività culturali e di ricerca e di informazione scientifica del Centro Studi.
ART.4
(Durata ed organizzazione dei corsi)
L’ammissione degli allievi ai corsi di specializzazione è basata oltre che sulla verifica dei requisiti richiesti per Legge, sulla valutazione diretta dell’allievo attraverso colloqui di selezione organizzati a cura dei didatti delle sedi e viene confermata sulla base del parere espresso dal Comitato Didattico di Sede di cui al successivo articolo 8 al termine del primo anno di attività.
I programmi de corsi sono articolati almeno in quattro annualità che prevedono, ciascuno, almeno 500 ore di formazione di cui almeno 100 ore annue dedicate al tirocinio in strutture pubbliche o convenzionate.
Il livello di formazione dell’allievo viene valutato al termine di ogni annualità dal Comitato Didattico di sede sulla base di una relazione dei didatti responsabili del training e di un colloquio relativo alla verifica dell’acquisizione delle competenze pratiche e teoriche previste.
La prima annualità prevede:
- acquisizione degli elementi di base dell’ottica relazionale che consenta una buona lettura sistemica delle situazioni e un corretto “Invio” alla terapia;
- lavoro personale degli allievi basato sulla descrizione del genogramma e del racconto della storia familiare;
- lezioni teoriche di psicologia generale, psicologia e psicopatologia dello sviluppo, psicopatologia e diagnostica clinica, nonché seminari e gruppi di studio sui testi base di terapia familiare e dell’orientamento sistemico;
- esperienza guidata di tirocinio in strutture pubbliche o convenzionate operanti nell’ambito della salute mentale.
La seconda e terza annualità prevedono:
- attività terapeutica in supervisione diretta;
- lezioni teoriche sulle materie di cui sopra e seminari teorici e clinici sul modello sistemico;
- esperienza guidata di tirocinio in strutture pubbliche o convenzionate operanti nell’ambito della salute mentale.
La quarta annualità prevede:
- completamento dell’attività terapeutica in supervisione diretta;
- supervisione indiretta sui casi seguiti autonomamente dall’allievo;
- tale modalità di supervisione può, a discrezione del didatta, essere avviata già nella terza fase, per quegli allievi (in particolare operatori dei servizi) che si rendessero in grado di poterla iniziare anticipatamente;
- seminari di conoscenza e confronto critico sui principali orientamenti psicoterapeutici;
- esperienza guidata di tirocinio in strutture pubbliche o convenzionate operanti nell’ambito della salute mentale.
Il quarto anno è dedicato alla formazione terapeutica in supervisione diretta ed indiretta. Le attività previste in questo ultimo anno sono prolungabili, in tutte o in parte, se il Comitato Didattico di Sede lo ritiene necessario, per un quinto anno di frequenza.
Ognuno degli anni di corso è organizzato su un totale di 500 ore suddivise, come da programma, fra attività di formazione teorica, di formazione pratica e di tirocinio.
L’insegnamento delle materie teoriche, pratiche e del tirocinio avvengono in base all’adeguamento del Ordinamento Didattico approvato dal MIUR nella riunione del 22 settembre 2020.
ART.5
(Esami)
Per ricevere l’attestato di psicoterapeuta da parte del Centro è necessario:
- aver conseguito la laurea in medicina o psicologia da almeno 4 anni ed essere comunque Iscritti all’albo dei medici o degli psicologi;
- aver completato lo specifico programma didattico consistente in un minimo di 2000 ore di formazione secondo le indicazioni del MIUR;
- aver completato l’iter di formazione e addestramento in psicoterapia con un minimo di almeno quattro terapie una almeno delle quali deve essere svolta in supervisione diretta e continuata, e almeno due debbono essere svolte in prima persona dall’allievo e supervisionate indirettamente dal didatta;
- aver superato l’apposito esame.
Lo svolgimento dell’esame prevede:
- due relazioni teoriche – cliniche del candidato con riferimento ad almeno due delle terapie condotte sotto supervisione nel corso dell’iter formativo; tali relazioni vanno discusse con il supervisore che le approva e le controfirma.
- la relazione del Comitato Didattico di sede sul processo formativo con un giudizio ed una proposta di voto in ventesimi sul candidato.
La commissione è composta da cinque didatti scelti dal Consiglio di Istituto di cui almeno quattro attivi presso sedi diverse da quella in cui l’allievo è stato formato, che esprimono un giudizio di idoneità e un voto in trentesimi che tiene conto delle valutazioni della sede, del valore della relazione e della preparazione dimostrata nel corso dell’esame.
L’esame, ove non andasse a buon fine, può essere ripetuto dopo un anno.
ART.6
(Diplomi)
Il Diploma finale viene rilasciato dal Centro Studi per gli allievi delle Sedi didattiche periferiche e direttamente dalle Sedi autonome ai propri allievi.
ART.7
(Comitati didattici di sede)
Presso ognuna delle sedi viene formato un Comitato didattico di sede formato da un numero minimo di 3 didatti che svolgono continuativamente attività didattica presso la sede.
Il Comitato didattico di sede viene eletto ogni 3 anni con voto palese dall’assemblea dei didatti attivi presso la scuola.
Le decisioni del Comitato didattico di sede vengono prese a maggioranza semplice.
I Comitati didattici di sede si occupano dell’organizzazione concreta delle attività didattiche nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto; collaborano alla predisposizione dei plano di attività; documentano al Direttore di cui all’articolo 12 la presenza delle strutture e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche; sono responsabili della conservazione, presso la sede, della documentazione relativa alla frequenza dei corsi da parte degli allievi; decidono sulla ammissione degli allievi al corsi, della valutazione anno per anno del percorso dell’allievo e sulla ammissione all’esame finale.
ART.8
(Selezione e formazione dei nuovi didatti)
Possono partecipare alla selezione per il corso di allievo didatta i soci in regola con il pagamento delle quote associative, iscritti da almeno un anno nell’apposito elenco dei soci ordinari del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale ed abilitati alla psicoterapia, nel rispettivo albo professionale.
La commissione per la selezione degli allievi didatti da ammettere al corso è composta dal Presidente e da almeno due didatti di sedi diverse da quella in cui il candidato è stato formato, che esprimono un giudizio di Idoneità o di non idoneità.
La formazione del terapeuta didatta in terapia familiare e relazionale prevede:
- la partecipazione come osservatore-coadiutore ad almeno trecento ore di training tenute da un didatta del Centro;
- almeno due anni di lavoro in supervisione diretta o indiretta avendo responsabilità, sotto il controllo di un didatta esperto, del gruppo e delle attività psicoterapeutiche portate avanti dal gruppo; le forme del controllo, programmate con il didatta esperto, debbono essere approvate dal Comitato Didattico di sede; esse devono comunque prevedere la partecipazione ad almeno un terzo delle attività del gruppo di training;
- partecipazione almeno mensile alle attività di supervisione clinica e didattica tenute mensilmente dal Presidente;
- organizzazione e sviluppo di attività didattiche teoriche all’interno di programmi concordati con il Comitato didattico di Sede;
- aver ottenuto un parere positiva da parte del Comitato didattico di sede per l’ammissione all’esame;
- il superamento dell’apposito esame.
Le attività formative di cui sopra devono essere svolte nel corso di almeno quattro anni.
Resta comunque inteso che la valutazione del Comitato Didattico di Sede per l’ammissione all’esame finale è un giudizio complessivo che prescinde dalla durata dell’attività formativa di cui quelli richiesti dal regolamento sono soltanto i “livelli minimi”.
ART. 9
(Esame per abilitazione alla attività didattica)
Lo svolgimento dell’esame per i didatti prevede:
- una relazione sulle attività didattiche svolte, predisposta dal Comitato Didattico di Sede;
- una tesi predisposta su un tema attinente al suo percorso formativo;
La commissione è composta dal Presidente e da tre didatti indicati dal Consiglio d’Istituto, di cui almeno due attivi presso sedi diverse da quella in cui l’allievo è stato formato, che esprimono un giudizio di idoneità o di non idoneità.
L’esame può essere ripetuto dopo due anni.
Al termine dell’esame sostenuto con esito positiva viene rilasciato un diploma abilitante allo svolgimento delle attività didattiche del Centro.
ART. 10
(Ammissione ai corsi di psicoterapia)
Possono essere ammessi ai corsi di specializzazione in Terapia Famigliare e Relazionale i laureati in psicologa ed in medicina e chirurgia soci allievi del Centro Studi, iscritti ai rispettivi albi o purché conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi stessi. Gli allievi sono comunque tenuti ad iscriversi all’Associazione, in qualità di socio-allievo fin dall’inizio dei corsi.
Abbreviazioni di corso basate sulla formulazione di programmi personalizzati possono essere concesse dal Consiglio d’Istituto sulla base di idonea documentazione che attesta una formazione precedente dell’allievo presso scuole riconosciute anche in periodi precedenti al riconoscimento ma comunquе successivi alla data di approvazione della legge n. 56/1989 ed in conformità con la normativa vigente.
Tutti gli allievi sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale stabilita, anno per anno dal CDA, al pagamento di una quota una-tantum al momento dell’iscrizione, anche questa stabilita anno per anno dal CDA e ad una tassa d’esame al momento del conseguimento dell’esame finale, anche questa stabilita anno per anno dal CDA. Il regolare versamento delle quote dà diritto all’abbonamento annuale alla Rivista semestrale “Ecologia della Mente”.
Le condizioni di socio-allievo del Centro Studi devono essere mantenute ininterrottamente da tutti i partecipanti ai corsi fino al momento dell’esame finale.
ART.11
(Diritti e doveri degli allievi)
Tutti gli allievi devono prendere visione, prima dell’inizio del corso, dello Statuto del Centro Studi, del programma relativo al loro corso e delle norme contenute nel presente regolamento firmandone una esplicita accettazione. In particolare gli allievi devono dichiarare di essere nelle condizioni previste dall’art.12 e devono accettare le indicazioni relative alle ore annuali di frequenza e alle condizioni cui è sottoposta la loro valutazione.
Nel caso in cui l’allievo dissenta dalle decisioni prese dal Comitato didattico di sede può inoltrare ricorso al Consiglio d’Istituto il cui giudizio non è appellabile.
La frequenza ai corsi, il superamento delle prove teoriche e la valutazione annuale dell’allievo vengono documentate dal Comitato Didattico di Sede e trascritte sul libretto (elettronico o cartaceo) personale dell’allievo. Il libretto viene compilato a cura del Comitato Didattico di sede, viene consegnato all’allievo e deve essere presentato in sede d’esame finale e conservato agli atti.
ART.12
(Il Direttore Tecnico Operativo)
Il Direttore Tecnico-Operativo è un dipendente del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale responsabile della gestione operativa per le sedi proprie, ai fini di un’ottimizzazione della struttura organizzativa e delle risorse impiegate (umane, finanziarle e tecniche); ricopre anche il ruolo di Responsabile delle Risorse Umane.
Panifica, coordina e supervisiona le diverse aree funzionali, favorendo l’integrazione dei processi, delle procedure e delle informazioni.
La sua attività è quella di ottimizzazione della struttura organizzativa, in termini di efficacia ed efficienza gestionale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali:
- Indirizzo strategico e definizione di plani di investimento, sviluppo e di gestione da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione (CDA);
- Miglioramento continuo dei processi operativi interni;
- Valorizzazione di tutte le professionalità presenti;
- Coordinamento e supervisione di tutte le funzioni aziendali;
- Gestione degli aspetti economico-finanziari.
In quanto responsabile delle Risorse Umane si occupa dell’attuazione di programmi e politiche del personale e di ogni aspetto che riguarda la selezione, la formazione e sviluppo, la valutazione, la motivazione e le relazioni nonché la sicurezza sul lavoro.
